Diritto CivileMon Oct 13 2025
Sentenze, ordinanze e decreti: Cosa sono nel diritto italiano?
Nel processo civile italiano, gli atti giurisdizionali del giudice possono assumere diverse forme, principalmente sentenze, ordinanze e decreti. Sebbene ciascuno di questi atti abbia valore legale, essi si distinguono per funzione, struttura e regime impugnatorio. L’ordinanza e il decreto, in particolare, sono provvedimenti di natura diversa, spesso utilizzati nella fase istruttoria o in contesti urgenti, e non sempre producono effetti definitivi nel giudizio.
Non va tralasciata di considerare la sentenza che rappresenta l’atto tipico con cui il giudice definisce il giudizio, decidendo sul merito o su questioni pregiudiziali.
Le ordinanze, disciplinate in più punti dal Codice di Procedura Civile (es. artt. 177, 178, 186-bis e ss.), sono provvedimenti interlocutori o cautelari con cui il giudice regola il processo nelle sue fasi, impartisce ordini alle parti o decide su istanze incidentali. Non hanno normalmente efficacia decisoria sul merito, salvo eccezioni (es. ordinanza anticipatoria ex art. 186-ter c.p.c.).
I decreti, invece, sono provvedimenti monocratici e non motivati, emessi in camera di consiglio senza contraddittorio, e trovano la loro principale disciplina negli artt. 134-135 c.p.c., oltre che in norme speciali (es. decreto ingiuntivo: artt. 633 ss. c.p.c.). Essi sono utilizzati in procedimenti sommari, volontari o urgenti.
Comprendere la distinzione tra ordinanza e decreto è fondamentale per orientarsi nella dinamica processuale, specie in relazione agli strumenti di impugnazione, all’efficacia esecutiva dei provvedimenti e alla loro funzione all’interno del procedimento civile.
In questo articolo ci soffermeremo su due dei provvedimenti menzionati: l’ordinanza e il decreto.